• Tipo News
    LEGISLAZIONE
  • Fonte
    Gazzetta Ufficiale UE
  • Del

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per quanto riguarda l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2, sono ammissibili ai finanziamenti di tale impresa comune solo i partecipanti seguenti:

  • i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell'Unione; e
  • che rientrano in una delle categorie di seguito:
    • microimprese, piccole e medie imprese e altre società con fatturato annuo massimo di 500 milioni di EUR, purché non siano soggetti collegati a società con fatturato annuo superiore a 500 milioni di EUR; per «soggetti collegati» si applica, mutatis mutandis, la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013;
    • istituti di istruzione secondaria o superiore;
    • organizzazioni senza scopo di lucro, incluse quelle che annoverano tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico, e le organizzazioni dei pazienti;
  • il Centro comune di ricerca;
  • organizzazioni internazionali di interesse europeo.

Il Regolamento definisce anche disposizioni specifiche per quanto riguarda: la proprietà e l'accesso alle conoscenze acquisite collateralmente; il trasferimento e la concessione di licenze per i risultati e le conoscenze preesistenti a soggetti collegati, acquirenti ed eventuali organismi successori; il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati; i principi in materia di diritti di accesso.

Area
Unione Europea