• Tipo News
    LEGISLAZIONE
  • Fonte
    Gazzetta Ufficiale UE
  • Del

La presente decisione stabilisce le norme relative alla partecipazione dell’Unione al secondo programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri e inteso a sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Eurostars-2») e le condizioni di detta partecipazione.

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  • «PMI»: micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE;
  • «PMI che svolge attività di ricerca e sviluppo»: una PMI che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
    • reinveste almeno il 10 % del suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo;
    • dedica almeno il 10 % di equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo;
    • ha almeno cinque equivalenti a tempo pieno (per le PMI con non più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo; o
    • ha dieci equivalenti a tempo pieno (per le PMI con più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo.

Eurostars-2 persegue gli obiettivi seguenti:

  • promuovere attività di ricerca che soddisfino le condizioni seguenti:
    • le attività sono svolte da PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di collaborazioni transnazionali tra di loro o con altri soggetti della catena dell’innovazione (ad esempio università, enti di ricerca);
    • è previsto che i risultati delle attività siano immessi sul mercato entro due anni dal completamento di un’attività;
  • migliorare l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia dei finanziamenti pubblici per le PMI in Europa attraverso l’allineamento, l’armonizzazione e la sincronizzazione dei meccanismi di finanziamento nazionali degli Stati partecipanti;
  • promuovere e aumentare la partecipazione delle PMI che non hanno un’esperienza pregressa nella ricerca transnazionale.

Il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 287 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione è erogato dagli stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 istituito dalla decisione 2013/743/UE.

Area
Unione Europea
Quadro di finanziamento