Acronimo
CEF 2014-2020
Anno di inizio
2014
Anno di fine
2020
Area
Unione Europea

Di cosa si occupa

Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) riguarda la concessione di un'assistenza finanziaria del­l'Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti infra­strutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori.

In particolare, il CEF:

  • sostiene la realizza­zione dei progetti di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all'adegua­mento di servizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia
  • dà priorità ai colle­gamenti mancanti nel settore dei trasporti
  • contribuisce al sostegno di progetti che presentano un valore ag­giunto europeo e vantaggi significativi per la società e che non ricevono un finanziamento adeguato dal mercato.

Obiettivi settoriali specifici:

TRASPORTI

  • eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferrovia­ria, realizzare i collegamenti mancanti e, in particolare, mi­gliorare le tratte transfrontaliere
  • garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, al fine di prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza
  • ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità dei servizi di traspor­to, assicurando nel contempo l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto

ENERGIA

  • accrescere la competitività promuovendo l'ulteriore integra­zione del mercato interno dell'energia e l'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas
  • migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione
  • contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambien­te, attraverso, tra l'altro, l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e attraverso lo sviluppo di reti energetiche intelligenti e reti dell'anidride carbonica

TELECOMUNICAZIONI

  • prevedere azioni a sostegno dei progetti di interesse comune

Chi può partecipare

Nell'ambito del CEF è:

  • "beneficiario": uno Stato membro, un organismo interna­zionale o un'impresa od organismo pubblico o privato selezionato per ricevere un'assistenza finanziaria del­l'Unione a norma del presente regolamento e secondo le modalità stabilite nel pertinente programma di lavoro
  • "organismo di attuazione": impresa od organismo pubblico o privato designato per la realizzazione dell'azione interes­sata da un beneficiario costituito da uno Stato membro o un organismo internazionale. Tale designazione è decisa dal beneficiario sotto la propria responsabilità e, nel caso in cui richieda l'aggiudicazione di un contratto di appalto, in conformità alle norme dell'Unione e nazionali applicabili in materia di appalti pubblici

Entità del finanziamento

La dotazione finanziaria per il periodo 2014-2020 ammonta a 33.242.259.000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

  • settore dei trasporti: 26.250.582.000 EUR, di cui 11.305.500.000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e de­stinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri am­missibili al finanziamento del Fondo di coesione
  • settore delle telecomunicazioni: 1.141.602.000 EUR 
  • settore dell'energia: 5.850.075.000 EUR

Il CEF è attuato attraverso sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.

SOVVENZIONI

Nel settore dei trasporti l'importo dell' contributo finan­ziario dell'Unione non supera:

  • per le sovvenzioni destinate a studi, il 50% dei costi ammis­sibili
  • per le sovvenzioni destinate a lavori:
    • per le ferrovie e per le reti stradali nel caso di Stati membri che non hanno una rete ferroviaria stabilita sul proprio territorio o nel caso di uno Stato membro o parte dello stesso con rete isolata privo di modalità di trasporto merci per ferrovia su lunghe distanze: il 20% dei costi ammissibili; il tasso di finanziamento può salire al 30% per le azioni riguardanti l’eliminazione di stroz­zature e al 40 % per le azioni riguardanti tratte tran­sfrontaliere e le azioni intese ad accrescere l'interopera­bilità ferroviaria
    • per le vie navigabili interne: il 20% del costo ammissi­bile; il tasso di finanziamento può salire fino al 40% per le azioni riguardanti l’eliminazione di strozzature e fino al 40% per le azioni riguardanti tratte transfrontaliere
    • per i trasporti interni, collegamenti e sviluppo di piatta­forme logistiche multimodali, inclusi collegamenti con porti interni e marittimi e aeroporti, nonché per lo svi­luppo di porti: il 20% del costo ammissibile
    • per azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel tra­sporto ferroviario di merci anche mediante adeguamento di rotabili esistenti: il 20 % del costo ammissibile fino a un massimale combinato dell'1% delle risorse di bilan­cio 
    • per migliore accessibilità alle infrastrutture di trasporto per le persone con disabilità: il 30% del costo ammis­sibile dei lavori di adeguamento, che in ogni caso non supera il 10% del costo ammissibile totale dei lavori
    • per azioni di sostegno a nuove tecnologie e innovazione per tutti i modi di trasporto, il 20% dei costi ammissi­bili
    • per azioni di sostegno alle tratte stradali transfrontaliere, il 10% dei costi ammissibili
  • sovvenzioni destinate a sistemi e servizi basati su applica­zioni telematiche:
    • per le componenti terrestri dell'ERTMS, del SESAR, dei RIS e del VTMIS: il 50% del costo ammissibile
    • per le componenti terrestri dell'ITS) per il settore stradale: il 20% del costo ammissibile 
    • per le componenti di bordo dell'ERMTS: il 50% del costo ammissibile
    • per le componenti di bordo di SESAR, RIS, VTMIS e ITS per il settore stradale: il 20% del costo ammissibile, fino a un massimale combinato del 5% delle risorse di bilan­cio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
    • per azioni di sostegno allo sviluppo delle autostrade del mare: il 30% dei costi ammissibili
    • per i sistemi basati su applicazioni telematiche diversi da quelli di cui sopra, i servizi di trasporto merci, i parcheggi sicuri nella rete stradale centrale, il 20% del costo ammissibile

Nel settore energetico, l’importo del contributo finanziario dell’Unione non supera il 50% del costo ammissibile degli studi e/o lavori; i tassi di cofinanziamento possono salire fino a un massimo del 75%

Nel settore delle telecomunicazioni, l'importo dell'assi­stenza finanziaria dell'Unione non supera:

  • per le azioni nel settore dei servizi generici: il 75% dei costi ammissibili
  • per le azioni orizzontali, compresi mappatura delle infra­strutture, gemellaggi, e assistenza tecnica: il 75% dei costi ammissibili

Le piattaforme per servizi essenziali normalmente sono finan­ziate attraverso appalti; solo in casi eccezionali, possono essere finanziate per mezzo di una sovvenzione che copra fino al 100% dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinan­ziamento.

STRUMENTI FINANZIARI che comprendono:

  • uno strumento per prestiti e garanzie la cui concessione è facilitata da strumenti di condivisione del rischio, tra cui meccanismi di supporto di credito a favore di obbligazioni per il finanziamento di progetti ("Strumento di debito") e
  • uno strumento di capitale ("Strumento di capitale")
Contenuto creato il 13/06/2014